Tutte le persone con domicilio in Svizzera sono tenute a stipulare un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la seguente normativa:
  • dalla nascita (entro 3 mesi) fino al decesso, ovvero
  • fino al momento in cui un assicurato lascia definitivamente la Svizzera
  • i richiedenti asilo sono equiparati alla popolazione residente
  • persone provenienti dall’estero (entro 3 mesi) che eleggono la Svizzera come proprio domicilio
La legge sull’assicurazione malattia (LAMal) garantisce la libera scelta dell’assicuratore. Ogni persona soggetta ad assicurazione obbligatoria può quindi scegliere presso quale cassa malati autorizzata assicurarsi.
  • Le casse malati sono tenute ad accettare nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie tutte le persone soggette a obbligo di copertura, nella misura in cui siano attive nella loro località di domicilio.
  • Il rifiuto di persone per motivi di età elevata o cattivo stato di salute e le riserve (particolari esclusioni) per malattie esistenti sono espressamente vietati.

Quali prestazioni copre il sistema sanitario Svizzero?

L’assicurazione copre le prestazioni sanitarie e le spese di cura in Svizzera in casi di malattia, infortunio, infermità congenita e maternità, escludendo esplicitamente eventuali perdite di reddito da lavoro. L’infortunio va obbligatoriamente incluso nella copertura qualora non fosse già assicurato tramite un datore di lavoro con l’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Copertura sanitaria: principio

In linea di principio, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ha validità soltanto in Svizzera (cantone di domicilio). Le prestazioni sono disciplinate in dettaglio dalla legge per tramite di un apposito catalogo delle prestazioni. Grazie a questo catalogo, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie garantisce un’assistenza medica di base omogenea e di elevato livello qualitativo per tutta la popolazione domiciliata in Svizzera.

Qualora un paziente debba essere ricoverato d’urgenza in un ospedale al di fuori del proprio cantone di residenza, la cassa malati copre i costi nella misura in cui tale struttura sanitaria sia riportata nell’Elenco degli ospedali del cantone in cui viene dispensato il trattamento.

Qualora un paziente desidera essere curato in un ospedale al di fuori del proprio cantone, l’assicurazione malattia assume un importo massimo pari a quello che l’operazione sarebbe costata nel cantone di residenza. A tale scopo, è quindi indispensabile richiedere un impegno di copertura da parte della cassa malati.

Chi desidera una copertura più ampia deve stipulare privatamente delle apposite assicurazioni complementari (LCA).

 

Estero: in quali casi sono coperte le spese di cura all’estero?

  • Costi per cure mediche d’urgenza all’estero, qualora l’assicurato vi si trovi temporaneamente (ad es. in vacanza). Le casse malati si assumono fino a un importo doppio rispetto a quello che verrebbe corrisposto in Svizzera per un trattamento analogo. La parte dei costi che eccede tale limite è a carico dell’assicurato, nella misura in cui questi non disponga di altre assicurazioni complementari.
  • Costi per trattamenti e cure impossibili in Svizzera. Anche in questo caso, le prestazioni della cassa malati sono limitate a un importo massimo.

Catalogo delle prestazioni (non esaustivo) dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

 

Malattia, infortunio e infermità congenita:

  • costi per diagnosi e cure riconosciute
  • costi per farmaci prescritti da un medico previsti nella lista dei medicamenti
  • costi per terapie prescritte da un medico (ad es. fisioterapista)
  • degenza ospedaliera nel reparto comune
  • degenza in una clinica di riabilitazione
  • contributi e supporti elencati nella lista mezzi e apparecchi (ad es. protesi) 

Medicina preventiva:

  • visite ginecologiche
  • vaccinazioni
  • analisi e accertamenti atti a individuare precocemente una patologia oppure le attività tese a evitare preventivamente le malattie

Maternità e interruzione legale di gravidanza:

  • accertamenti di controllo e ecografie
  • parto nel reparto comune di un ospedale, a domicilio o in istituto ambulatoriale
  • necessaria consulenza per l’allattamento

 Cure dentarie:

I costi per cure e trattamenti dentistici sono coperti soltanto in via del tutto eccezionale nel caso in cui:

  • le patologie sono causate da una malattia grave e non evitabile dell’apparato masticatorio
  • le patologie sono causate da una malattia grave sistemica o dai suoi postumi
  • le cure sono necessarie per il trattamento di una malattia
  • qualora la copertura infortuni nell’ambito dell’assicurazione malattie non sia sospesa, sono assicurate le lesioni del sistema masticatorio causate da un infortunio

Partecipazione sui costi delle cure a carico dell’assicurato: franchgia e aliquota percentuale

Una parte dei costi di cura è a carico dell’assicurato. Tale partecipazione ai costi è costituita da una franchigia (da CHF 300.- a CHF 2’500.- all’anno) con un aliquota percentuale del 10% su ogni nota d’onorario (giovani e adulti 10% fino al mass. a CHF 700.-/anno e bambini 10% fino al mass. CHF 350.-/anno).

 La franchigia obbligatoria minima è di CHF 300.-. L’assicurato può scegliere volontariamente una franchigia più elevata. Più elevata è la franchigia, più è il risparmio sul premio mensile.

Premi mensili per la copertura dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMAL)

L’ammontare dei premi è determinato dall’età, località di domicilio, importo della franchigia ed il modello assicurativo (medico di famiglia, telemedicina ecc.) prescelto.

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I modelli assicurativi nelle casse malati

La LAMal offre un certo margine di manovra per l’adozione di modelli assicurativi in grado di consentire un risparmio sui costi. Questi modelli hanno lo scopo di ridurre i costi dell’assistenza medico-sanitarie, poiché in questo modo l’assicurato usufruisce di prestazioni mediche particolarmente funzionali. Inoltre l’assicurato, scegliendo un modello non tradizionale, può risparmiare sul premio mensile. Esistono i seguenti modelli assicurativi:

  • Standard/Tradizionale: l’assicurato sceglie liberamente il suo medico curante
  • HMO: l’assicurato sceglie un medico o uno studio medico associato tra quelli riportati in un elenco fornito dalla sua cassa malati
  • Medico di famiglia: l’assicurato sceglie un medico di famiglia e si impegna a rivolgersi a lui sempre in via prioritaria
  • Telmed: l’assicurato si impegna a rivolgersi in via prioritaria al centro di telemedicina assegnata dalla sua cassa malati

Disdetta dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

La LAMal prevede le seguenti possibilità di disdetta:

  • Modello Standard/Tradizionale con franchigia CHF 300.- con preavviso di 3 mesi per la fine di giugno o fine dicembre
  • Notifica dei nuovi premi per l’anno successivo da parte della cassa malati; disdetta con un termine di preavviso di 30 giorni per la fine del mese in cui decorre il nuovo premio (aumentato, calato o invariato).

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